PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il medico deve informare il paziente, in modo completo e comprensibile, sulla diagnosi, sulla prognosi, sulle prospettive e sulle eventuali alternative diagnostiche e terapeutiche, nonché sui rischi e sui benefìci di ciascuna procedura diagnostica e terapeutica, salvo che risulti la volontà del paziente di non essere informato o di delegare a terzi l'acquisizione delle informazioni e la prestazione del consenso.
      2. Il medico deve, altresì, soddisfare ogni ulteriore richiesta di informazioni da parte del paziente.
      3. Il medico, nel rendere le informazioni previste dai commi 1 e 2, tiene conto delle condizioni sociali e culturali del paziente e adotta le opportune cautele qualora si tratti di prognosi grave o infausta.
      4. Il consenso al trattamento sanitario non si intende validamente prestato qualora non siano state fornite le informazioni di cui ai commi 1 e 2.
      5. Il consenso deve essere prestato in forma scritta qualora dal trattamento sanitario possano derivare diminuzioni permanenti dell'integrità fisica ovvero pericolo per la vita e l'incolumità del paziente.

Art. 2.

      1. Nel caso di paziente minore o interdetto, le informazioni sono rese e il consenso è prestato da chi esercita la potestà o la tutela.
      2. Nel caso di paziente che si trova in stato di incapacità naturale, le informazioni sono rese e il consenso è prestato dalle persone preventivamente indicate dal paziente o, in mancanza, dai prossimi congiunti.

 

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      3. Nel caso di diniego del consenso da parte delle persone indicate nei commi 1 e 2, il giudice tutelare, su ricorso del medico o di chiunque abbia conoscenza della situazione, può autorizzare comunque l'esecuzione del trattamento sanitario.

Art. 3.

      1. In caso di imminente pericolo di vita, qualora non sia possibile acquisire il consenso del paziente, il medico deve comunque prestare l'assistenza ed i trattamenti sanitari indispensabili.